ART. 1
Denominazione
E’ costituita l’associazione denominata “GuardAvanti: per il futuro dei bambini – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)”, in seguito chiamata “associazione”. L’associazione non si schiera per nessun partito e nessuna parte politica. L’associazione ha durata illimitata nel tempo ed è senza scopo di lucro. L’associazione è disciplinata dagli art. 36 e ss. del codice civile nonché dal presente statuto. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 l’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
L’associazione nasce da un gruppo di persone di varie credenze religiose e non, tra cui quella cristiana, che condividono gli obiettivi dell’associazione e credono nella collaborazione di tutti gli uomini di buona volontà per la costruzione di un futuro comune.
ART. 2
Sede
L’associazione ha sede legale a Villanterio (PV) in via Novaria 4. Il consiglio direttivo ha facoltà di istituire sedi decentrate in Italia e all’estero, qualora ciò risulti utile allo sviluppo dell’attività associativa.
ART. 3
Scopi e finalità
L’associazione opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e sensibilizzazione per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale da conseguire mediante l’integrazione delle persone e delle culture per una costruttiva convivenza.
L’associazione ha, quindi, come scopo la promozione di uno sviluppo equo e sostenibile, investendo sulle generazioni future per la creazione di nuove opportunità, il tutto attraverso il rispetto delle diversità e la valorizzazione delle risorse presenti in ogni realtà umana in un clima di comunicazione e compartecipazione.
ART. 4
Attività dell’associazione
Non può compiere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizione e dei limiti di cui all’art. 10 – comma 5 – del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’associazione intende realizzare le proprie finalità:
- elaborando e realizzando progetti e programmi di cooperazione allo sviluppo sostenibile, preferibilmente con omologhe organizzazioni dei Paesi in cui interviene, contribuendo allo sviluppo di una crescita autonoma;
- svolgendo interventi in ambito igienico-sanitario per garantire un accesso più equo ai servizi essenziali;
- collaborando con imprese sociali;
- sensibilizzando e informando i soci e l’opinione pubblica sui temi citati sopra;
- collaborando con docenti e operatori scolastici per attività di educazione allo sviluppo e all’interculturalità.
ART. 5
Associati
L’associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica o religiosa, e il numero dei soci è illimitato. Possono diventare soci dell’associazione le persone fisiche e giuridiche (di seguito chiamati soci) che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata all’assemblea.
L’ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della delibera assembleare che esamina le domande degli aspiranti soci; l’esame dell’istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.
Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l’iscrizione nel registro dei soci.
I membri dell’associazione si distinguono in: soci fondatori (coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo) e soci ordinari (coloro che sono maggiorenni e hanno fatto richiesta di associarsi successivamente alla costituzione).
I soci sono tenuti a:
- osservare il presente statuto;
- osservare le delibere dell’assemblea degli associati;
- versare la quota annuale.
I soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con un contributo in denaro. La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall’assemblea convocata per l’approvazione del documento di programmazione economica. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione. La quota associativa deve essere versata entro 30 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto economico dell’esercizio di riferimento.
I soci hanno diritto a:
- partecipare all’assemblea;
- votare direttamente o per delega, se maggiorenni;
- partecipare al consiglio direttivo, se soci fondatori, con diritto di parola;
- conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall’associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.
I soci maggiorenni hanno diritto di voto nell’assemblea degli associati sia ordinaria sia straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali. Coloro che ricoprono tali cariche non possono svolgere attività di politica attiva. Ogni socio maggiorenne ha diritto a un voto indipendentemente dal valore delle quote associative pagate.
Le persone giuridiche sono rappresentate in assemblea degli associati dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.
Ogni associato, in sede di assemblea, può delegare un altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di una delega. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione.
La qualifica di socio si perde per:
- dimissioni, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione;
- mancato versamento di una annualità e per delibera del consiglio direttivo;
- decesso;
- esclusione, deliberata dall’assemblea in seguito a gravi infrazioni alle norme statutarie o regolamentari, danni morali o materiali all’associazione o comportamento lesivo del buon nome dell’associazione o dei suoi beneficiari.
Nel caso in cui un socio voglia recedere dall’associazione, deve comunicare per iscritto all’assemblea la propria volontà.
Le esclusioni e le radiazioni sono decise dall’assemblea a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di appello, da opporsi entro trenta giorni, il socio ha diritto di difendersi davanti all’assemblea dei soci appositamente convocata dallo stesso consiglio direttivo.
Coloro che hanno perso la qualifica di socio per mancato versamento potranno essere riammessi pagando la quota di iscrizione, senza altre formalità.
ART. 6
Patrimonio e mezzi finanziari
Il patrimonio iniziale dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all’atto della costituzione ed in esso risultanti.
Il patrimonio può essere incrementato con:
- quote sociali;
- proventi, lasciti e donazioni di privati sostenitori, di enti o istituzioni di organismi nazionali e internazionali;
- sponsorizzazioni;
- rendite patrimoniali;
- avanzi di gestione;
- attività commerciali marginali.
Le quote sociali, di cui al punto a), sono intrasmissibili (tranne in caso di morte) e non rivalutabili.
Le liberalità di cui al punto b) e c) possono distinguersi in:
- non vincolate;
- vincolate.
Le liberalità non vincolate sono quelle erogate senza che un vincolo o una condizione,
imposta dal donatore, ne limitino l’utilizzo. Tali liberalità e gli avanzi di gestione, di cui al punto e), incrementano il patrimonio non vincolato che deve essere destinato a copertura del fabbisogno, per spesa corrente e di investimento, costituito per lo svolgimento delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 10 – comma 5 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
Le liberalità vincolate sono quelle assoggettate per volontà del donatore o dell’associazione stessa ad una specifica attività istituzionale o una di quelle ad esse direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 10 – comma 5 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ed incrementano il patrimonio vincolato.
Gli avanzi di gestione dell’associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, ai soci o ad altri enti, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Le distribuzioni indirette sono da considerarsi quelle indicate all’art. 10 – comma 6 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n 460.
ART. 7
Bilancio
Ogni anno è prevista la redazione di un bilancio, e l’associazione dovrà tenere la contabilità nelle forme di Legge. L’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di aprile successivo, verranno predisposti dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e sottoposti all’approvazione dell’assemblea dei soci.
ART. 8
Organi dell’associazione
L’associazione ha vari organi ed elegge al proprio interno diverse cariche sociali. A titolo non esaustivo, gli organi sono: l’assemblea dei soci; il consiglio direttivo; il presidente; il vice-presidente; il segretario. L’assemblea dei soci può costituire i seguenti organi di controllo e garanzia:
- il collegio sindacale;
- il collegio dei garanti;
- il revisore dei conti.
ART. 9
Assemblea
L’assemblea dei soci è composta dai soci fondatori e ordinari dell’associazione. Tutti i soci, maggiorenni, hanno diritto di voto secondo le regole indicate all’art. 5 del presente statuto.
L’assemblea dei soci è l’organo deliberante principale dell’associazione. L’assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell’associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci.
L’assemblea ordinaria dei soci:
- elegge ad ogni riunione il proprio presidente;
- elegge il presidente dell’associazione e gli altri membri del consiglio direttivo;
- decide degli indirizzi e delle direttive generali riguardanti le attività e lo sviluppo dell’associazione;
- approva la relazione annuale sulle attività;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo dell’associazione;
- ratifica l’ammissione di un nuovo socio, dopo averne ricevuto presentazione da parte di un altro socio;
- decide dell’esclusione o radiazione di un socio;
- approva i propri verbali di riunione;
- prende tutte le altre decisioni necessarie su proposta dei soci.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull’eventuale scioglimento dell’associazione.
L’assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo mediante comunicazione scritta e almeno 15 giorni prima della riunione. L’assemblea ha luogo almeno una volta l’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione dei bilanci.
L’assemblea straordinaria può essere convocata:
- dal presidente;
- dal consiglio direttivo;
- dal presidente su richiesta di almeno il 10% dei soci.
L’assemblea può essere tenuta anche in più luoghi, tele e/o video collegati tra loro, in ciascuno dei quali potranno recarsi i partecipanti alla riunione, purché sia possibile accertare l’identità degli intervenuti, intervenire nella discussione in tempo reale, trasmettere e ricevere documenti.
Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione. Nelle successive convocazioni le Assemblee non richiedono un numero minimo di votanti.
L’assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del presidente dell’assemblea.
Delle deliberazioni dell’assemblea deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario, inserito nel libro dei verbali dell’assemblea a disposizione dei soci presso la sede centrale e pubblicato sul sito internet.
ART. 10
Consiglio Direttivo
L’associazione è amministrata dal consiglio direttivo, composto da un minimo di quattro membri ad un massimo di nove. I membri sono eletti dall’assemblea dei soci. Il consiglio resta in carica per tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. I soci fondatori hanno facoltà di partecipare ai direttivi con diritto di parola, ma senza diritto di voto, a meno che non siano stati eletti dall’assemblea.
Il consiglio direttivo ha facoltà di decisione riguardo a tutti gli atti di amministrazione dell’associazione, in conformità a quanto deliberato dall’assemblea dei soci.
E’ compito del consiglio direttivo:
- convocare l’assemblea ordinaria dei soci;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
- redigere i programmi di attività sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
- redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- deliberare l’assunzione di personale.
Il consiglio direttivo può eleggere tra i suoi membri un vice-presidente, un tesoriere e un segretario, delegando singolarmente a ciascuno di tali organi propri poteri, fatte salve le limitazioni di legge.
Il consiglio direttivo è convocato, con avviso scritto inviato almeno dieci giorni prima della riunione (tre giorni in caso di urgenza) dal presidente o da un terzo dei consiglieri che ne fanno richiesta scritta al presidente.
Il consiglio si riunisce ogni volta che lo si ritenga necessario per il buon funzionamento dell’associazione e almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per deliberare sull’approvazione della bozza dei bilanci e convocare l’assemblea ordinaria.
Il consiglio direttivo delibera validamente quando vi partecipano, in proprio o per delega, almeno la maggioranza dei suoi membri, e le decisioni vengono approvate con voto a maggioranza.
In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del presidente.
Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche che si svolgono a voto segreto.
Il consiglio direttivo può essere revocato totalmente o parzialmente previa delibera da parte dell’assemblea dei soci con voto a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti. I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.
Delle delibere assembleari deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario, inserito nel libro dei verbali del consiglio direttivo a disposizione dei soci e dei responsabili operativi presso la sede centrale.
ART. 11
Presidente
Il presidente viene eletto dall’assemblea dei soci ogni tre anni ed è rieleggibile.
Il presidente, o in sua assenza il vice-presidente (o un socio nominato dal consiglio direttivo):
- rappresenta l’associazione verso l’esterno;
- ha la firma e la legale rappresentanza dell’associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
- cura l’esecuzione delle delibere dell’assemblea e del consiglio;
- convoca e presiede il consiglio direttivo concordando l’Ordine del Giorno con il segretario.
Il presidente svolge la sua attività gratuitamente.
ART. 12
Segretario
Il segretario è eletto dal consiglio direttivo per il periodo di tre anni rinnovabili.
Il segretario assiste il presidente nelle Assemblee e cura, nell’ambito delle mansioni determinate dal consiglio direttivo, l’ordinaria amministrazione dell’associazione e ne coordina l’attività dando esecuzione alle delibere del consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci.
ART. 13
Revisione dello statuto
E’ prevista la possibilità di rivedere i contenuti del presente Statuto, previa delibera da parte dell’assemblea dei soci con voto a maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti.
ART. 14
Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea dei soci in seduta straordinaria con la maggioranza dei tre quarti dei presenti.
In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, il patrimonio dell’organizzazione viene devoluto, con delibera dell’assemblea dei soci, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità analoghi agli scopi statutari dell’associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta per legge.
ART. 15
Varie ed eventuali
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed al Regolamento interno dell’associazione, eventualmente redatto dal consiglio direttivo.
Le cariche sociali non sono retribuite.
Il consiglio direttivo ed i rappresentanti legali in carica al momento dell’approvazione del presente Statuto rimangono in carica senza cambiamenti e con i pieni poteri fino alla successiva assemblea ordinaria.
Questo statuto è composto da N° 15 articoli disposti su 7 pagine (nel formato cartaceo)